Art. 1

In vigore dal 22 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto il decreto presidenziale 14 agosto 1967, n. 1217, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pozzuoli; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Articolo unico Il termine utile per compiere le espropriazioni previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto presidenziale 14 agosto 1967, n. 1217, citato nelle premesse, è prorogato di ventiquattro mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 agosto 1970 SARAGAT TANASSI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 119. - GRECO
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