Art. 1
In vigore dal 22 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 14 agosto 1967, n. 1217, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pozzuoli;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico
Il termine utile per compiere le espropriazioni previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto presidenziale 14 agosto 1967, n. 1217, citato nelle premesse, è prorogato di ventiquattro mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 agosto 1970
SARAGAT
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 119. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-06;699#art-1