Art. 1

In vigore dal 8 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 11 giugno 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale oftalmico di Roma è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con regio decreto 20 gennaio 1898; Visti gli articoli 3, 4, 54 e 56 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale oftalmico, con sede in Roma, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio provinciale di Roma; un membro eletto dal consiglio comunale di Roma; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 gennaio 1898. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 61. - CARUSO
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