Art. 1

In vigore dal 25 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 90. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia economica; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali; Storia della sociologia; Storia della storiografia; Storia delle istituzioni parlamentari; Storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nella età moderna; Storia della Chiesa; Storia della critica letteraria; Filologia dantesca; Critica del testo; Sociologia della letteratura; Linguistica francese; Linguistica tedesca; Filologia ibero-romanza; Letterature latino-americane; Storia della lingua greca; Filologia micenea; Papirologia ercolanese; Sociologia generale; Storia della filosofia antica; Religioni del mondo classico; Storia della psicologia; Storia della tecnica; Esegesi delle fonti storiche medioevali; Archeologia medioevale; Numismatica medioevale e moderna; Storia dell'arte contemporanea; Storia dell'arte bizantina; Storia dell'arte islamica; Storia dell'arte orientale; Storia dell'arte precolombiana; Sociologia dell'arte; Storia bizantina; Storia dell'America anglo-sassone; Storia dell'America latina. Art. 93. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia economica; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali; Storia della sociologia; Storia della storiografia; Storia delle istituzioni parlamentari; Storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nell'età moderna; Storia della Chiesa; Sociologia generale; Psicologia dinamica; Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica; Psicologia differenziale; Storia della psicologia; Storia della tecnica; Sociologia dell'arte. Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Storia economica; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali; Storia della sociologia; Storia della critica letteraria; Storia della storiografia; Critica del testo; Sociologia della letteratura; Linguistica francese; Linguistica tedesca; Filologia ibero-romanza; Letterature latino-americane; Sociologia generale; Storia della tecnica; Storia dell'arte contemporanea; Storia dell'arte precolombiana; Sociologia dell'arte; Storia dell'America anglo-sassone; Storia dell'America latina. Art. 102. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente: Istituto di studi storico-religiosi. Art. 132. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per tutti e due gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico è aggiunto quello di: Spettroscopia interpretativa organica. Art. 133, relativo agli esami di laurea in chimica è modificato nel senso che il quinto, sesto e settimo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "L'esame di laurea in chimica consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque, la discussione è comunque individuale; b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa". Art. 136, relativo agli esami di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che il sesto, settimo e ottavo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "L'esame di laurea in chimica industriale consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa". Art. 139, relativo agli indirizzi del secondo biennio per la laurea in fisica è modificato nel senso che all'elenco C) corsi per l'indirizzo didattico è aggiunto il seguente: Storia della fisica. Art. 140. - Il punto b) per l'indirizzo didattico, le parole "due corsi" sono sostituite da "un corso". Art. 143, relativo agli esami di laurea in fisica è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea in fisica consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a). Art. 146. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica per l'indirizzo generale, sono aggiunti quelli di: Complementi di fisica generale; Preparazione di esperienze didattiche; Astrodinamica. Art. 147. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di: Astrodinamica; Geometria algebrica. Art. 148. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica per l'indirizzo applicativo, nei due orientamenti numerico e meccanico sono aggiunti quelli di: Complementi di fisica generale; Preparazione di esperienze didattiche; Astrodinamica. Art. 150, relativo agli esami di laurea in matematica è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in matematica consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a)". Art. 152. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: Geomorfologia; Paleobiogeografia ed elementi di paleoecologia; Fisica del vulcanismo. Art. 153, relativo alle propedeuticità degli esami del corso di laurea in scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono propedeutici rispetto a tutti gli altri esami previsti dal piano di studio". Art. 154, relativo agli esami di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in scienze naturali consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale; scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a)". Art. 156. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Farmacologia; Biochimica comparata; Neurochimica; Citologia ed istologia patologica; Neurologia comparata. Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono propedeutici rispetto a tutti gli altri esami previsti dal piano di studio". Art. 157, relativo agli esami di laurea in scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in scienze biologiche consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a)". Art. 159. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Geomorfologia; Esercitazioni di geologia; Geochimica applicata; Paleobiogeografia ed elementi di paleoecologia; Geofisica nucleare. Art. 161, relativo agli esami di laurea in scienze geologiche è modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "L'esame di laurea in scienze geologiche consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 128. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-03;708#art-1

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