Art. 1

In vigore dal 21 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1966-67, centotrentadue posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall' della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Visto il verbale dell'adunanza del 27 maggio 1970, nella quale la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, per il raddoppiamento della cattedra di zoologia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di fisiologia generale; Rilevata l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui sopra; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia generale, anziché per il raddoppiamento della cattedra di zoologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 126. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-03;695#art-1

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