Art. 2

In vigore dal 3 feb 1971
È istituito, ai sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-03;1154#art-2

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