Art. 1
In vigore dal 27 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 5 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1963 registro n. 175 Interno, foglio n. 70, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ente "Ospedale civile e casa di riposo" di Campi Salentina, dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;
Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 15 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Campi Salentina è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 10, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti i verbali in data 23 marzo 1970, 2 aprile 1970, 9 aprile 1970, 16 aprile 1970 e 23 aprile 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Campi Salentina (Lecce), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
Immobili:
Edificio, sede dell'Ospedale civile e casa di riposo di Campi Salentina, sito nel comune medesimo alla via Novoli;
Edificio in costruzione, da destinarsi a nuova sede dell'ospedale civile, ubicato sulla strada statale Lecce-Taranto.
Gli immobili sopraddetti risultano specificatamente indicati nello stato di consistenza allegato sub. n. 2 al verbale 9 aprile 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferirsi all'ente ospedaliero.
Mobili:
Beni mobili, attrezzature, arredi ecc. indicati nell'allegato sub. n. 5 al verbale in data 16 aprile 1970 della commissione sopracitata.
Il medico provinciale di Lecce, nel termine di tre mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 183. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-23;954#art-1