Art. 1
In vigore dal 14 nov 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 14 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Umberto I" di Montecarotto, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visto il verbale in data 26 luglio 1968 della commissione provinciale per l'individuazione e l'inventario dei beni degli enti ospedalieri con il quale quell'organo ha ritenuto che l'ospedale civile "Umberto I" di Montecarotto rientrasse tra gli enti di cui al primo comma dell'art. 3 della legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 20 gennaio 1898, modificato con regio decreto 24 gennaio 1915;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "Umberto I", con sede in Montecarotto (Ancona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Ancona;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Montecarotto;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 gennaio 1898, modificato con regio decreto 24 gennaio 1915.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 2. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;761#art-1