Art. 1

In vigore dal 1 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 362, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che i numeri 2 e 21 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: n. 2. - Scuola in malattie dell'apparato cardiovascolare che conferisce il diploma di "Specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare". n. 21. - Scuola in ematologia clinica e di laboratorio che conferisce il diploma di "Specialista in ematologia clinica e di laboratorio". Art. 363. - È modificato nel senso che gli ordinamenti delle scuole in malattie dell'apparato cardiovascolare e in ematologia clinica e di laboratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare (durata del corso: 3 anni) 1° Anno: Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare; Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio; Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria; Patologia cardio-vascolare (1° corso); Semeiologia fisica (1° corso); Semeiologia strumentale (1° corso); Microbiologia (facoltativo). 2° Anno: Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratorio (2° corso); Patologia cardio-vascolare (2° corso); Semeiologia fisica (2° corso); Semeiologia strumentale (2° corso); Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso); Radiologia; Farmacologia; Clinica e terapia (1° corso). 3° Anno: Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso); Clinica e terapia (2° corso); Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare; Problemi assicurativi e sociali (facoltativo); Statistica (facoltativo). È lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi. Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di ventuno. Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio (durata del corso: 3 anni) 1° Anno: Morfologia o morfogenesi normale e patologica del sangue; Genetica ematologica; Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; Fisiopatologia ematologica; Biochimica ematologica; Fisiopatologia del plasma; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia. 2° Anno: Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; Fisiopatologia ematologica; Immunoematologia; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; Patologia speciale ematologica; Clinica delle emopatie; Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia; Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; Patologia speciale ematologica; Clinica delle emopatie; Terapia sistematica ematologica; Terapia trasfusionale. È lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi. Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di quindici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 79. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;660#art-1

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