Art. 1
In vigore dal 1 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 362, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che i numeri 2 e 21 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
n. 2. - Scuola in malattie dell'apparato cardiovascolare che conferisce il diploma di "Specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare".
n. 21. - Scuola in ematologia clinica e di laboratorio che conferisce il diploma di "Specialista in ematologia clinica e di laboratorio".
Art. 363. - È modificato nel senso che gli ordinamenti delle scuole in malattie dell'apparato cardiovascolare e in ematologia clinica e di laboratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato cardiovascolare
(durata del corso: 3 anni)
1° Anno:
Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare;
Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;
Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria;
Patologia cardio-vascolare (1° corso);
Semeiologia fisica (1° corso);
Semeiologia strumentale (1° corso);
Microbiologia (facoltativo).
2° Anno:
Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratorio (2° corso);
Patologia cardio-vascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso);
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica e terapia (1° corso).
3° Anno:
Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);
Clinica e terapia (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare;
Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
Statistica (facoltativo).
È lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi.
Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di ventuno.
Scuola di specializzazione
in ematologia clinica e di laboratorio
(durata del corso: 3 anni)
1° Anno:
Morfologia o morfogenesi normale e patologica del sangue;
Genetica ematologica;
Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
Fisiopatologia ematologica;
Biochimica ematologica;
Fisiopatologia del plasma;
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.
2° Anno:
Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
Fisiopatologia ematologica;
Immunoematologia;
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
Patologia speciale ematologica;
Clinica delle emopatie;
Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.
3° Anno:
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;
Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
Patologia speciale ematologica;
Clinica delle emopatie;
Terapia sistematica ematologica;
Terapia trasfusionale.
È lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi.
Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di quindici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 79. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;660#art-1