Art. 1
In vigore dal 1 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio, decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 242, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Radiologia medica e radioterapia" muta denominazione in quella di "Radiologia".
L'art. 249, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia è abrogato e sostituito dal seguente:
VII Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 249. - Presso l'istituto di radiologia è istituita la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce due diplomi:
a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in dieci per ciascun anno di corso.
A) Diploma di specialista in radiologia: durata anni 4.
PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Instrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
È obbligatorio l'internato.
B) Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica: durata anni 3.
PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
È obbligatorio l'internato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 78. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;659#art-1