Art. 1

In vigore dal 1 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto civile dei Paesi socialisti". Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "Storia della popolazione". Art. 30, relativo alle norme sulla propedeuticità degli esami per il predetto corso di laurea è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi: L'esame di matematica generale è propedeutico rispetto all'esame di matematica finanziaria (biennale). L'esame di economia politica II è propedeutico rispetto ai seguenti esami: scienza delle finanze e diritto finanziario, politica economica e finanziaria, economia e politica agraria. Art. 37. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di "Storia della filosofia moderna e contemporanea". Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti: Per l'indirizzo organico biologico: Chimica dei composti elemento-organici; Chimica delle sostanze coloranti; Stereochimica; Fotochimica; Chimica organica applicata; Merceologia (chimica merceologica); Spettroscopia molecolare; Chimica fisica organica; Cromatografia analitica e preparativa; Scienza dei materiali; Elettrochimica organica con esercitazioni; Cinetica chimica; Chimica delle radiazioni. Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico: Chimica fisica delle interfasi; Chimica fisica dello stato solido; Chimica fisica tecnica; Chimica quantistica; Merceologia (chimica merceologica); Chimica statistica; Spettroscopia molecolare; Tecnologie elettrochimiche; Chimica inorganica superiore; Chimica delle radiazioni; Scienza dei materiali; Fotochimica; Chimica delle sostanze coloranti; Chimica inorganica applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 77. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;658#art-1

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