Art. 1
In vigore dal 1 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto civile dei Paesi socialisti".
Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "Storia della popolazione".
Art. 30, relativo alle norme sulla propedeuticità degli esami per il predetto corso di laurea è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi:
L'esame di matematica generale è propedeutico rispetto all'esame di matematica finanziaria (biennale).
L'esame di economia politica II è propedeutico rispetto ai seguenti esami: scienza delle finanze e diritto finanziario, politica economica e finanziaria, economia e politica agraria.
Art. 37. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di "Storia della filosofia moderna e contemporanea".
Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:
Per l'indirizzo organico biologico:
Chimica dei composti elemento-organici;
Chimica delle sostanze coloranti;
Stereochimica;
Fotochimica;
Chimica organica applicata;
Merceologia (chimica merceologica);
Spettroscopia molecolare;
Chimica fisica organica;
Cromatografia analitica e preparativa;
Scienza dei materiali;
Elettrochimica organica con esercitazioni;
Cinetica chimica;
Chimica delle radiazioni.
Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico:
Chimica fisica delle interfasi;
Chimica fisica dello stato solido;
Chimica fisica tecnica;
Chimica quantistica;
Merceologia (chimica merceologica);
Chimica statistica;
Spettroscopia molecolare;
Tecnologie elettrochimiche;
Chimica inorganica superiore;
Chimica delle radiazioni;
Scienza dei materiali;
Fotochimica;
Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica inorganica applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 77. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;658#art-1