Art. 1

In vigore dal 30 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62; Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910; Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Siena intese ad ottenere la istituzione della facoltà di lettere e filosofia presso l'università medesima; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È istituita presso l'Università degli studi di Siena la facoltà di lettere e filosofia con i due corsi di studi, che rilasciano l'uno la laurea in lettere, l'altro la laurea in filosofia. Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1970-71, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.
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