Art. 1
In vigore dal 30 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 117 relativo alle propedeuticità di alcuni insegnamenti agli effetti della iscrizione e degli esami per il corso di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 117. - Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: A) la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica organica; B) la chimica organica e la fisica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica e alla chimica biologica; C) l'anatomia umana e la chimica biologica rispetto alla fisiologia generale; D) la fisiologia generale rispetto alla farmacologia e farmacognosia.
L'ultimo comma dell'art. 125 relativo al corso di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:
"I laureati in chimica ed in chimica industriale potranno essere ammessi al terzo corso per la laurea in farmacia".
L'art. 134 relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che l'insegnamento di "Economia della commercializzazione dei prodotti agricoli" da semestrale, diventa annuale.
L'art. 236, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che alla predetta scuola possono essere ammessi anche i laureati in lingue e letterature straniere moderne.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 72. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;655#art-1