Art. 1

In vigore dal 30 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229; e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 93, 94 e 95 relativi alla scuola di specializzazione in malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio sono soppressi. Dopo l'art. 216, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è inserito il seguente articolo concernente la norma che regola il passaggio dalla scuola di specializzazione in malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio, che viene soppressa, alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio: Art. 217. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, del sangue e del ricambio possono continuare a frequentare i corsi per il conseguimento del relativo diploma oppure possono optare per l'iscrizione alla nuova scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio. Per coloro che sono già iscritti alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, del sangue e del ricambio l'ammissione all'anno di corso della nuova scuola di ematologia viene stabilita dal consiglio di facoltà, sentito il parere del direttore di detta scuola, in base agli esami sostenuti dallo specializzando. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 73. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;654#art-1

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