Art. 1
In vigore dal 17 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all' istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1969-70, duecentosettanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di 13) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di 77) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di 18) per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte (e cioè in numero di 162), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti 235 nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali 160 per il normale incremento degli organici e 75 per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti per l'anno accademico 1969-70, dalla citata legge n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1970, n. 110, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, ai sensi della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 223, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il normale incremento dell'organico della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano, ai sensi della precitata legge n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1970, n. 343, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di economia politica alla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Venezia, ai sensi della stessa legge n. 62;
Vedute le richieste formulate dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Torino nell'adunanza del 30 maggio 1970;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Torino è assegnato, per il normale incremento dell'organico, un nuovo posto di professore di ruolo, ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1969-70.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 50. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-10;630#art-1