Art. 1

In vigore dal 5 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il provvedimento del medico provinciale di Perugia in data 4 aprile 1969, con il quale si attesta che l'infermeria civile "Ospedale degli infermi" di Trevi, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 28 ottobre 1901, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132, a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'infermeria civile "Ospedale degli infermi", con sede in Trevi (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia; tre membri eletti dal consiglio comunale di Trevi; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 ottobre 1901, modificato con regio decreto 8 aprile 1939. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 50. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-09;805#art-1

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