Art. 1
In vigore dal 4 nov 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico, provinciale di Roma in data 4 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico "Alessandro Angelucci" di Subiaco, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 22 maggio 1924 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civico "Alessandro Angelucci", con sede in Subiaco (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Subiaco;
due membri in rappresentanza degli originali interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 maggio 1924, modificato con regi decreti 5 giugno 1932 e 5 giugno 1933.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 149. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-09;728#art-1