Art. 1
In vigore dal 28 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Calabria in data 26 settembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Regina Margherita" di Palmi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1965;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "Regina Margherita", con sede in Palmi (Reggio Calabria), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Calabria;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Palmi;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1965, registro n. 33 Interno, foglio n. 257.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 147. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-09;715#art-1