Art. 1
In vigore dal 17 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;
Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Sassari, in data 24 ottobre 1969, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica ortopedica della predetta facoltà alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Trieste, a decorrere dal 1 novembre 1970;
Visto il verbale, in data 28 novembre 1969, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;
Visti i verbali, in data 25 marzo e 3 febbraio 1970, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonché il senato accademico della Università degli studi di Trieste hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1970, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Sassari, è trasferito alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Trieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 51. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-07;629#art-1