Art. 1
In vigore dal 6 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le tabelle B e D relative alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello e alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Riconosciuta la necessità di potenziare gli organici dei magistrati della sezione distaccata di corte di appello di Salerno e della procura generale presso la sezione stessa per adeguarli al carico di lavoro che grava sui detti uffici;
Ritenuto pertanto che si rende necessario aumentare l'organico dei presidenti di sezione da due a tre unità, quello dei consiglieri da dieci a tredici unità e quello dei sostituti procuratori generali da due a tre unità;
Constatato che per il reperimento dei posti occorrenti è indispensabile ridurre di una unità l'organico dei presidenti di sezione della corte di appello di Napoli e di due unità ciascuno l'organico dei magistrati delle preture di Roma e di Napoli;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 maggio 1970;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;
Decreta:
Le tabelle B e D relative alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello e alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, numero 1185, e successive variazioni, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1970
SARAGAT
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 35. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-07;612#art-1