Art. 2

In vigore dal 3 ott 1970
Il contingente dei posti riservati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, tenuto conto della utilizzazione di cui al precedente , resta determinato in quarantasette unità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 95. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-04;663#art-2

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