Art. 2

In vigore dal 4 ott 1970
I dieci posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come appresso: FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA Numero dei posti Università di Bari: 1) cattedra di diritto commerciale............... 1 Università di Pisa: 1) cattedra di economia politica (corso di laurea in scienze politiche)............................. 1 FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO Università di Messina: 1) cattedra di geografia economica............... 1 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Università di Firenze: 1) cattedra di puericultura.................. 1 Università di Roma: 1) cattedra di malattie infettive I.............. 1 2) cattedra di clinica odontoiatrica I............. 1 3) cattedra di semeiotica chirurgica.............. 1 FACOLTÀ DI INGEGNERIA Università di Pisa: 1) cattedra di fisica I (per il biennio)............ 1 2) cattedra di fisica II (per il biennio)........... 1 FACOLTÀ DI AGRARIA Università di Bologna: 1) cattedra di industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio............................. 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 94. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-03;670#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo