Art. 2
In vigore dal 4 ott 1970
I dieci posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come appresso:
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Numero
dei posti
Università di Bari:
1) cattedra di diritto commerciale............... 1 Università di Pisa:
1) cattedra di economia politica (corso di laurea in scienze politiche)............................. 1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Università di Messina:
1) cattedra di geografia economica............... 1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Firenze:
1) cattedra di puericultura.................. 1 Università di Roma:
1) cattedra di malattie infettive I.............. 1 2) cattedra di clinica odontoiatrica I............. 1 3) cattedra di semeiotica chirurgica.............. 1
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Università di Pisa:
1) cattedra di fisica I (per il biennio)............ 1 2) cattedra di fisica II (per il biennio)........... 1
FACOLTÀ DI AGRARIA
Università di Bologna:
1) cattedra di industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio............................. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 94. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-03;670#art-2