Art. 1
In vigore dal 6 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 462 a 466 relativi alla scuola di perfezionamento in medicina del lavoro che assume la denominazione di scuola di specializzazione in medicina del lavoro e gli articoli da 512 a 517 relativi alla scuola di specializzazione in angiologia che assume la denominazione di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 462. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.
Art. 463. - Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono tre.
Sono impartiti i seguenti insegnamenti, così distribuiti per ciascun anno di corso.
1° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.
2° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.
3° Anno:
Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.
Art. 464. - L'iscrizione alla scuola avviene per titoli.
Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti, l'ammissione avverrà per titoli e per esami.
Art. 465. - Sono disponibili otto posti per ciascun anno di corso.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e i laboratori, nonché di svolgere turni di internato e prendere parte a visite ad istituti, opifici, fabbriche, miniere, ecc. che i vari insegnanti riterranno necessario far eseguire agli allievi.
Art. 466. - Alla fine di ogni anno, gli iscritti, che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno di corso per il passaggio all'anno di corso successivo.
L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su un argomento di medicina del lavoro.
Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare
Art. 512. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, che ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di conferire il diploma di specialista in chirurgia vascolare.
Art. 513. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia previo concorso interno per titoli.
La durata del corso è di tre anni.
Il numero massimo complessivo degli iscritti è fissato in dodici.
Art. 514. - La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo di materia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia.
I docenti dei corsi saranno scelti fra quelli della facoltà di medicina e chirurgia, su designazione della facoltà stessa.
Art. 515. - Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico;
2° Anno:
7) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi;
3° Anno:
11) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.
Art. 516. - L'insegnamento sarà dottrinario e pratico.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni che al tirocinio pratico.
Art. 517. - Alla fine di ciascun anno di corso, e per essere ammessi al corso successivo od all'esame del diploma, gli allievi dovranno superare un esame di profitto nel gruppo di materie di ciascun anno.
L'esame di diploma consiste in una prova teorico-pratica e nella discussione di una tesi scritta, su argomenti di chirurgia vascolare.
Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione nello esame finale verrà rilasciato il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare, valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 31. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-03;611#art-1