Art. 1

In vigore dal 1 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 30 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Canosa di Puglia è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con regio decreto 1 settembre 1883, n. 1067, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Canosa di Puglia (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bari; due membri eletti dal consiglio comunale di Canosa di Puglia; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 1 settembre 1883, n. 1067, modificato con regio decreto 26 luglio 1906 e con regio decreto 8 novembre 1938. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 47. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-01;797#art-1

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