Art. 1

In vigore dal 24 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 21 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Mirano è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 20 gennaio 1898; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Mirano (Venezia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Venezia; due membri eletti dal consiglio comunale di Mirano; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 gennaio 1898. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° luglio 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 65. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-01;641#art-1

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