Art. 1
In vigore dal 28 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale "Gaspare Aselli" di Cremona;
Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 5 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale "Gaspare Aselli" di Cremona, è stato classificato ospedale provinciale per lungodegenti a norma degli articoli 19, 20, 25 e 54 della citata legge n. 132;
Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;
Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale sanatoriale "Gaspare Aselli", con sede in Cremona, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.
Il medico provinciale di Cremona, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 64. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-01;1129#art-1