Art. 1
In vigore dal 27 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 30 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico "Luigi Spolverini" di Ariccia, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1964;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico "Luigi Spolverini", con sede in Ariccia (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come, segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;
un membro eletto dal consiglio comunale di Ariccia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1964, registro 29 Interno, foglio n. 385.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 10. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-23;582#art-1