Art. 1
In vigore dal 20 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1969, n. 218, con il quale l'ospedale "S. Maria dei Battuti", di Treviso, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 16 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Santa Maria dei Battuti" di Treviso, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;
Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 4 febbraio 1969, n. 218, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale "S. Maria dei Battuti" di Treviso;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 218, con il quale l'ospedale"S. Maria dei Battuti" di Treviso, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Treviso;
un membro eletto dal consiglio comunale di Treviso;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1965, registro n. 34 Interno, foglio n. 136".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 208. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-13;564#art-1