Art. 1
In vigore dal 10 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Firenze del 3 giugno 1969, n. 2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede l'unificazione dei quattro uffici di conciliazione attualmente esistenti nel comune di Firenze, con sede nel capoluogo della città e con giurisdizione su tutto il territorio del comune stesso;
Uditi i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Firenze e del procuratore generale presso la stessa corte;
Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
I quattro uffici di conciliazione del comune di Firenze sono riuniti in un unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del comune medesimo.
Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1970
SARAGAT
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 129. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-13;468#art-1