Art. 1

In vigore dal 21 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 6 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1969, n. 131, con il quale l'"Istituto S. Andrea per la cura dei tumori" è stato dichiarato ente ospedaliero; Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1970, n. 167, con il quale il "Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma" è stato dichiarato ente ospedaliero; Viste le richieste di fusione dei due enti ospedalieri suddetti avanzate con delibere n. 67 del 29 aprile 1970 e n. 71 del 5 maggio 1970 dell'ente ospedaliero "Istituto S. Andrea per la cura dei tumori" e delibera n. 981/ A. 3218 del 26 maggio 1970 dell'ente ospedaliero "Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma"; Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 28 gennaio 1970, con il quale, il complesso ospedaliero denominato "Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma" è stato classificato ospedale regionale generale; Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 13 dicembre 1968 con il quale l'"Istituto S. Andrea per la cura dei tumori" è stato classificato ospedale specializzato provinciale; Vista la nota del comitato regionale per la programmazione ospedaliera del Lazio con cui, tenuto conto delle precedenti indicazioni programmatiche, viene espresso parere favorevole alla fusione dei due enti ospedalieri in parola; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: 1. - L'ente ospedaliero "Istituto S. Andrea per la cura dei tumori", con sede in Roma, si fonde con l'ente ospedaliero "Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma". 2. - Per effetto della fusione viene trasferito all'ente ospedaliero "Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma" l'intero patrimonio dell'ente ospedaliero "Istituto S. Andrea per la cura dei tumori", nonché tutti i suoi rapporti attivi e passivi, di qualunque natura, esistenti alla data del presente decreto, inerenti sia alla ordinaria gestione ospedaliera, sia alla costruzione del nuovo complesso ospedaliero oncologico, erigendo in Roma, località Grottarossa, come da legge 30 maggio 1965, n. 574 e decreto interministeriale 10 novembre 1965, n. 8581, e successivi provvedimenti che l'ente ospedaliero "Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma" dovrà condurre a termine nel più breve tempo possibile. 3. - Allo stabilimento ospedaliero conferito dallo "Istituto S. Andrea per la cura dei tumori", in virtù della presente fusione, viene mantenuta la destinazione di ospedale specializzato oncologico. Per il funzionamento di tale stabilimento ospedaliero, il "Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma" si avvarrà, di massima, del personale attualmente inquadrato nei ruoli organici dell'"Istituto S. Andrea per la cura dei tumori". Anche all'erigendo complesso ospedaliero in Roma, località Grottarossa, dovrà essere assegnata la stessa destinazione. 4. - Il personale di cui sopra verrà inquadrato nei ruoli organici dell'ente ospedaliero "Pio istituto Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma" conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento della fusione, sentita una commissione all'uopo nominata presieduta da un magistrato amministrativo e composta da un rappresentante dell'ente ospedaliero "Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma" e da persona, all'uopo da designarsi, idonea a rappresentare gli interessi del cessato ente ospedaliero "Istituto S. Andrea per la cura dei tumori". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 93. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-06;420#art-1

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