Art. 1

In vigore dal 19 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 28 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Istituto ortopedico San Giorgio" di Genova, appartenente all'Associazione genovese contro la tubercolosi "Carlo Poli", con sede in Genova, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 8 agosto 1930; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ente denominato Associazione genovese contro la tubercolosi "Carlo Poli", con sede in Genova, che comprende l'istituto ortopedico chirurgico "San Giorgio" di Genova, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Genova; due membri eletti dal consiglio comunale di Genova; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 8 agosto 1930. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 213. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-05;556#art-1

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