Art. 1
In vigore dal 4 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione n. 72 del 1 ottobre 1963, con la quale il consiglio comunale di Castelnuovo di Verona (Verona) ha chiesto che l'attuale denominazione del comune sia mutata in quella geograficamente più appropriata di "Castelnuovo del Garda";
Vista la deliberazione n. 16 del 6 marzo 1964, con la quale il consiglio provinciale di Verona ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Castelnuovo di Verona, in provincia di Verona, è mutata in quella di "Castelnuovo del Garda".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1970
SARAGAT
RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 154. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-03;517#art-1