Art. 1
In vigore dal 14 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 534 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di studi turistici, diretta a fini speciali, della durata di anni due, con sede distaccata a Rimini.
Scuola di studi turistici
(Scuola diretta a fini speciali)
Art. 535. - Alla facoltà di economia e commercio è annessa la scuola di studi turistici. Essa ha sede nella città di Rimini e funziona in locali e coi mezzi finanziari messi a disposizione da un apposito consorzio. La direzione della scuola è affidata ad un collegio di tre professori ordinari appartenenti al consiglio di facoltà di economia e commercio nel cui seno sarà scelto il direttore preposto al funzionamento della scuola.
Art. 536. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di due anni; al termine di essi e dopo l'esame previsto viene rilasciato un diploma in studi turistici.
Sono titoli di ammissione alla scuola i diplomi della scuola media superiore di secondo grado.
Sono insegnamenti fondamentali di studio i seguenti:
1° Anno:
1) Economia del turismo;
2) Economia e tecnica dell'impresa alberghiera;
3) Discipline amministrative e legislazioni interessanti il turismo;
4) Lingua inglese (insegnamento biennale di carattere pratico);
5) Lingua francese (insegnamento biennale di carattere pratico);
6) Lingua tedesca (insegnamento biennale di carattere pratico); 2° Anno:
1) Geografia del turismo;
2) Igiene del turismo;
3) Metodologia di localizzazione e strutturazione delle attività turistiche;
4) Lingua inglese (insegnamento biennale di carattere pratico);
5) Lingua francese (insegnamento biennale di carattere pratico);
6) Lingua tedesca (insegnamento biennale di carattere pratico);
7) L'arte e il folklore in Italia.
Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.
I corsi si debbono concludere con un colloquio, per accertare che lo studente abbia inquadrato le varie materie svolte dai docenti.
L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta, approvata da un docente delle materie svolte, e che deve riguardare almeno tre delle materie dei corsi.
Tale dissertazione viene discussa davanti ad una commissione di sette membri docenti, presieduta dal direttore della scuola.
Art. 537. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del I e II corso della facoltà. Gli eventuali contributi di laboratorio verranno fissati annualmente dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 178. - IZZI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;544#art-1