Art. 1

In vigore dal 11 ago 1970
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 91. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Istituto di semeiotica chirurgica; Istituto di anestesiologia e rianimazione; Istituto di clinica psichiatrica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio 172. - IZZI
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