Art. 25

In vigore dal 31 mar 1971
Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale dei ciechi, incompatibili con le norme del presente decreto. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1970 SARAGAT MISASI - MARIOTTI - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 30. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-25

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