Art. 1
In vigore dal 11 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, concernente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, concernente ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;
Vista la legge 7 ottobre 1969, n. 748, che detta norme integrative dell' della legge 30 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'art. 5 delle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, nel testo modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, è sostituito dal seguente:
"Conservano la loro validità, ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione riconosciuti validi o conseguiti in sessione di esame di abilitazione all'insegnamento indette non oltre il 30 gennaio 1969, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 13 marzo 1958, n. 226, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, e successive modificazioni.
Conservano, altresì, validità ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per l'educazione musicale i diplomi di abilitazione per, musica e canto corale riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione indette entro il 30 gennaio 1969, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n.
972, e dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-27;1207#art-1