Art. 1

In vigore dal 25 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto; Viste le deliberazioni 13 dicembre 1968 e 14 gennaio 1970 del consiglio generale dell'ente, con le quali si propone la modifica dello statuto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, è modificato come appresso: Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente: "Il consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: Gruppo a) in rappresentanza dello Stato: 1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero; 3) un rappresentante designato dal Ministero della agricoltura e foreste; 4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro; 5) un rappresentante designato dalla direzione generale dell'alimentazione - Ministero dell'agricoltura e foreste; 6) un rappresentante designato dal Ministero delle partecipazioni statali; 7) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri; Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori: 8) tre rappresentanti del comune di Bologna; 9) due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Bologna; 10) due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna; 11) due rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Bologna; 12) due rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Bologna; 13) due rappresentanti delle associazioni dei commercianti della provincia di Bologna; 14) due rappresentanti dell'artigianato provinciale bolognese; Gruppo c): 15) due rappresentanti dell'unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dall'unione stessa; 16) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi; 17) un rappresentante dei lavoratori; 18) un rappresentante degli espositori". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1970 SARAGAT GAVA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 97. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-19;461#art-1

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