Art. 1
In vigore dal 25 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;
Viste le deliberazioni 13 dicembre 1968 e 14 gennaio 1970 del consiglio generale dell'ente, con le quali si propone la modifica dello statuto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, è modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:
"Il consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:
Gruppo a) in rappresentanza dello Stato:
1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante designato dal Ministero della agricoltura e foreste;
4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
5) un rappresentante designato dalla direzione generale dell'alimentazione - Ministero dell'agricoltura e foreste;
6) un rappresentante designato dal Ministero delle partecipazioni statali;
7) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;
Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori:
8) tre rappresentanti del comune di Bologna;
9) due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Bologna;
10) due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;
11) due rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Bologna;
12) due rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Bologna;
13) due rappresentanti delle associazioni dei commercianti della provincia di Bologna;
14) due rappresentanti dell'artigianato provinciale bolognese;
Gruppo c):
15) due rappresentanti dell'unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dall'unione stessa;
16) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi;
17) un rappresentante dei lavoratori;
18) un rappresentante degli espositori".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1970
SARAGAT
GAVA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 97. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-19;461#art-1