Art. 3
In vigore dal 11 nov 1970
I contributi annui a carico della commissione degli istituti ospitalieri valdesi - Torre Pellice e Pomaretto (C.I.O.V.), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-18;748#art-3