Art. 1

In vigore dal 18 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: "Antropologia criminale". Art. 10. - Relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami è modificato nel senso che l'esame di "Istituzioni di diritto privato" non deve precedere l'esame di "Diritto costituzionale". Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Antropologia criminale". Art. 57. - Relativo al corso di laurea in fisica - per l'indirizzo matematico - è modificato nel senso che al penultimo comma è inserito il seguente: "Gli insegnamenti di teoria dei campi, relatività, cibernetica e teoria dell'informazione e istituzioni di fisica nucleare sono dichiarati materie di interesse matematico per gli studenti del corso di laurea in fisica". Art. 71. - Relativo alle norme degli esami e alle propedeuticità è modificato nel senso che gli ultimi due commi concernenti l'esame di cultura generale per tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi. Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 22) Storia dell'agricoltura (semestrale); 23) Chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale); 24) Coltivazioni da foraggio (semestrale); 25) Economia del mercato dei prodotti agricoli; 26) Sociologia rurale (semestrale); 27) Fitosociologia; 28) Entomologia forestale; 29) Metodologia sperimentale in agricoltura; 30) Tecnica delle colture irrigue (semestrale); 31) Tecnica della meccanizzazione agricola. Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti di "Alpicoltura e selvicoltura" e "Tecnica della bonifica" (costruzioni ed idraulica) sono soppressi. Al loro posto sono istituiti i seguenti insegnamenti: Agricoltura montana" (semestrale), "Selvicoltura" (semestrale), "Tecnica della bonifica e della irrigazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 194. - IZZI
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