Art. 1
In vigore dal 18 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: "Antropologia criminale".
Art. 10. - Relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami è modificato nel senso che l'esame di "Istituzioni di diritto privato" non deve precedere l'esame di "Diritto costituzionale".
Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Antropologia criminale".
Art. 57. - Relativo al corso di laurea in fisica - per l'indirizzo matematico - è modificato nel senso che al penultimo comma è inserito il seguente: "Gli insegnamenti di teoria dei campi, relatività, cibernetica e teoria dell'informazione e istituzioni di fisica nucleare sono dichiarati materie di interesse matematico per gli studenti del corso di laurea in fisica".
Art. 71. - Relativo alle norme degli esami e alle propedeuticità è modificato nel senso che gli ultimi due commi concernenti l'esame di cultura generale per tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi.
Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
22) Storia dell'agricoltura (semestrale);
23) Chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale);
24) Coltivazioni da foraggio (semestrale);
25) Economia del mercato dei prodotti agricoli;
26) Sociologia rurale (semestrale);
27) Fitosociologia;
28) Entomologia forestale;
29) Metodologia sperimentale in agricoltura;
30) Tecnica delle colture irrigue (semestrale);
31) Tecnica della meccanizzazione agricola.
Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti di "Alpicoltura e selvicoltura" e "Tecnica della bonifica" (costruzioni ed idraulica) sono soppressi. Al loro posto sono istituiti i seguenti insegnamenti:
Agricoltura montana" (semestrale), "Selvicoltura" (semestrale), "Tecnica della bonifica e della irrigazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 194. - IZZI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-18;552#art-1