Art. 1

In vigore dal 14 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del consiglio superiore della pubblica Istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 135, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 122. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di "specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche" ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909: Scuola di medicina interna; Scuola di chirurgia generale; Scuola di ostetricia e ginecologia; Scuola di ortopedia e traumatologia; Scuola di otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale; Scuola di malattie nervose e mentali; Scuola di clinica oculistica; Scuola di clinica pediatrica; Scuola di clinica dermosifilopatica; Scuola di igiene e medicina preventiva; Scuola di medicina legale e delle assicurazioni; Scuola di radiologia medica e radioterapia; Scuola di tisiologia e malattie polmonari; Scuola di anestesiologia e rianimazione; Scuola di medicina del lavoro; Scuola di urologia; Scuola di malattie dell'apparato digerente; Scuola di chirurgia vascolare; Scuola di odontoiatria e protesi dentaria. Art. 123. - La durata dei corsi è indicata nei piani di studio delle singole scuole. Art. 124. - Il direttore di ciascuna scuola è il professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento che forma oggetto della specializzazione. Ove il suddetto professore non sia nel contempo direttore dell'istituto o clinica presso cui la scuola ha sede, la facoltà può affidare la direzione della scuola al direttore dell'istituto. Art. 125. - I corsi delle lezioni saranno tenuti dal direttore della scuola e da un corpo di insegnanti che verrà designato ogni anno dalla facoltà stessa, su proposta del direttore della scuola, tra i professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti e tra gli assistenti di ruolo e cultori della materia. Art. 126. - La sede della scuola è la rispettiva clinica o istituto specializzato. Art. 127. - I piani di studio sono indicati nell'ordinamento di ciascuna scuola. Gli insegnamenti fondamentali e le esercitazioni vanno tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea. Gli insegnamenti possono avere, anziché carattere di lezioni cattedratiche, quella diversa forma che è suggerita dall'indole di ciascuna disciplina. L'internato è obbligatorio per gli allievi. Art. 128. - Lo svolgimento dei corsi e il diario degli esami saranno predisposti dalla facoltà su proposta dei direttori delle scuole. Art. 130. - Gli iscritti ad ogni scuola non potranno superare un massimo che viene indicato nell'ordinamento di ciascuna scuola. In linea eccezionale, con parere della facoltà, possono essere iscritti in soprannumero allievi stranieri, allievi ripetenti o provenienti da altre scuole. Il direttore di ciascuna scuola può stabilire un numero minimo di iscritti. Qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola, sentito il parere della facoltà, può non iniziare i corsi; ma gli allievi in corso di studio hanno diritto a proseguire la scuola. Art. 132. - Non sono consentite abbreviazioni di corso. Solo agli assistenti ordinari, straordinari e incaricati può essere concesso, a giudizio della facoltà una abbreviazione di corso pari agli anni di servizio prestati nella predetta qualità in cliniche e istituti universitari, nei quali vengono impartite discipline strettamente affini alla specialità. Se gli anni di servizio sono pari a quelli del corso di specializzazione è consentita su proposta della facoltà e con l'approvazione del senato accademico, l'ammissione diretta all'esame di specializzazione. Art. 135. - Gli specializzandi dovranno ottenere la firma di frequenza relativa ai singoli corsi di lezioni. Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine dell'anno accademico, per singole materie o per gruppi di materie stabiliti dalla facoltà. I riprovati in non più di due materie potranno essere ammessi all'anno successivo, mantenendo l'obbligo di superare tali esami alla prima sessione. Le commissioni per gli esami di profitto, composte di due professori ufficiali e di un libero docente o cultore della materia, sono nominati dal preside su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per l'esame di diploma sono costituite da cinque membri nominati dal preside della facoltà udito il direttore della scuola. Tali commissioni sono costituite da professori ufficiali in maggioranza e da liberi docenti o cultori delle discipline impartite nella scuola. I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma soltanto una seconda volta dopo un altro anno di frequenza alla scuola. A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il "diploma di specialista". Dopo l'art. 135, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alle norme per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Art. 136. - Le norme particolari delle singole scuole possono derogare dalle norme contenute nei precedenti articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 182. - IZZI
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