Art. 1

In vigore dal 14 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 128, relativo alle norme per l'esame di diploma delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente: "Nella commissione degli esami di diploma il preside della facoltà presiede le commissioni che sono composte da sette membri; in caso di impedimento può delegare a presiedere un altro professore. I componenti della commissione sono nominati dal preside fra gli insegnanti delle materie contemplate nel programma di studio di ciascuna scuola. Della commissione deve far parte un libero docente". Gli articoli 160, 161, 162, 163 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 160. - La scuola ha la durata di tre anni. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione. Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per ogni anno di corso (totale trenta iscritti). Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno. Art. 161. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Medicina legale generale; Elementi di diritto pubblico e privato; Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale; Traumatologia medico-legale; Semeiotica medico-legale. 2° Anno: Medicina legale penalistica; Deontologia medica; Neuropsichiatria medico-legale; Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; Indagini di sopralluogo; Identificazione personale. 3° Anno: Medicina legale civilistica e canonistica; Tossicologia medico-legale; Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; Ostetricia e ginecologia forensi; Elementi di legislazione del lavoro; Elementi di medicina del lavoro; Medicina delle assicurazioni; Medicina legale militare e pensionistica civile. Art. 162. - Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo. Art. 163. - L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni. I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 181. - IZZI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-18;539#art-1

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