Art. 5

Punteggio

In vigore dal 24 giu 1970
La commissione esaminatrice dispone di complessivi 100 punti da suddividere tra i titoli indicati nell', seguendo i criteri stabiliti col presente regolamento. Nel valutare i titoli, la commissione esaminatrice terrà in considerazione la natura delle funzioni esplicate, le condizioni rilevanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, con particolare riguardo per la permanenza in sedi disagiate o particolarmente disagiate. Per i titoli indicati alla lettera a) dell' la commissione potrà attribuire 70 punti di cui: non più di 34 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 18 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio; non più di 18 punti per la capacità organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità. Per i titoli indicati alla lettera b) la commissione potrà attribuire 20 punti di cui: non più di 10 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 5 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio; non più di 5 punti per la capacità organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità. Per i titoli indicati alla lettera c) la commissione potrà attribuire non più di 4 punti. Per i titoli indicati alla lettera d) la commissione potrà attribuire 6 punti di cui: non più di 4 punti per il profitto tratto da corsi di aggiornamento e di perfezionamento, con particolare riguardo per quelli previsti dall'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; non più di 2 punti per titoli dai quali risulti la conoscenza di lingue estere diverse da quelle, anche facoltative, in cui il candidato abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione; non più di 2 punti per altri titoli attestanti speciale cultura e preparazione professionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-13;329#art-5

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