Art. 1
In vigore dal 22 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1101, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Radioattività" presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvato e reso esecutivo l'annesso atto, stipulato il 4 dicembre 1969, con il quale vengono aumentati i contributi che la Banca di credito finanziario di Milano è tenuta a versare all'Università di Milano per il mantenimento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Radioattività" istituito con convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1101, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della predetta università, nonché l'impegno del predetto ente del versamento all'università medesima di una somma una tantum per indennità di liquidazione spettante ai titolari succedutisi nel posto anzidetto durante il periodo 1 febbraio 1954-31 ottobre 1963.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 121. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;696#art-1