Art. 1

In vigore dal 2 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - Nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze politiche, l'istituto di studi economici, finanziari e statistici è intitolato al nome del professore Alberto De Stefani. Art. 66. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Estetica; Linguistica generale; Bibliografia e biblioteconomia; Storia dell'arte contemporanea; Storia della critica d'arte; Storia e critica del film; Antichità romane; Paleografia e diplomatica. Art. 67. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; Estetica; Storia e critica del film; Storia della pedagogia; Filosofia della religione; Metodologia generale delle scienze biologiche. Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Linguistica generale; Lingua e letteratura rumena; Lingua e letteratura scandinava; Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea. Art. 81. - L'insegnamento complementare di: "Terapia medica sistematica e idrologia medica" annesso alla facoltà di medicina e chirurgia viene scisso in due insegnamenti con la seguente denominazione: Terapia medica sistematica; Idrologia medica. Di conseguenza il prof. Messini Mariano ordinario di "Terapia medica sistematica e idrologia medica" presso la facoltà di medicina e chirurgia, è da intendersi assegnato, nella sua qualità di professore ordinario alla cattedra di nuova denominazione di "Terapia medica sistematica" della stessa facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 149. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;515#art-1

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