Art. 1
In vigore dal 2 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 158 a 163 relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 158. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione conferisce il diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione.
Art. 159. - La scuola ha sede presso la clinica chirurgica generale.
Art. 160. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 161. - La scuola ha la durata di tre anni con posti disponibili n. 15 per anno.
Art. 162. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia, applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione,
- Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione,
- Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità,
- Internato.
Art. 163. - Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento.
Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 148. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;513#art-1