Art. 1
In vigore dal 2 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21, relativo al corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Superata la prova scritta, la prova orale potrà essere sostenuta nella stessa sessione e nelle sessioni successive dell'anno accademico in corso e dei successivi, e senza che l'eventuale esito negativo obblighi alla ripetizione della prova scritta".
Art. 22, relativo alle propedeuticità di esami è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti propedeutici debbono precedere per l'esame gli insegnamenti cui servono di preparazione".
Art. 24, relativo alle norme sull'esame di laurea è modificato nel senso che è abrogata la lettera b) e pertanto assume la seguente formulazione:
"L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella facoltà, escluse le lingue straniere".
Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "Psico-pedagogia".
Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Lingue e letterature ispano-americane;
Lingue e letterature scandinave.
Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "Sismologia" per l'indirizzo applicativo.
Art. 54. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico, è aggiunto quello di "Analisi chimiche-biologico-cliniche".
Art. 55. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di "Sismologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 146. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;512#art-1