Art. 1

In vigore dal 28 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 38. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio e aggiunto l'istituto di diritto internazionale. Art. 65, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che per il gruppo A (lingue e letterature straniere) l'istituto di lingue e letterature straniere è soppresso e sostituito dai seguenti: Istituto di lingua e letteratura francese; Istituto di lingua e letteratura inglese e anglo-americana; Istituto di lingue e letterature germaniche (che comprende i due insegnamenti di lingua e letteratura tedesca e di filologia germanica); Istituto di lingue e letterature iberiche (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura portoghese, letteratura ibero-americana); Istituto di filologia slava (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura russa e filologia slava); Istituto di filologia romanza. Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di: "Chimica delle superfici e catalisi". Nello stesso corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: Chimica dello stato solido; Chimica delle superfici e catalisi; Chimica inorganica superiore; Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche. Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di: Chimica dello stato solido; Chimica delle superfici e catalisi; Chimica inorganica superiore. Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: Chimica analitica clinica. Art. 114, relativo alle modalità degli esami di laurea del corso in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste in una prova di cultura generale e nella discussione di una dissertazione scritta e di un argomento scelto dalla commissione fra i due presentati dal candidato". Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti quelli di: Chimica analitica clinica; Farmacologia applicata. Art. 700, relativo ai titoli di ammissione al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri. Su richiesta del Ministero della difesa saranno ammessi a frequentare il corso di specializzazione, ufficiali delle forze armate non forniti del titolo di studio richiesto. Alla fine del corso ad essi potrà essere rilasciato un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato. Tutti gli ufficiali ammessi al corso, su richiesta del Ministero difesa, sono esenti dal pagamento delle tasse e soprattasse". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970 Atti dal Governo, registro n. 236, foglio n. 123. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;474#art-1

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