Art. 1
In vigore dal 28 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio e aggiunto l'istituto di diritto internazionale.
Art. 65, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che per il gruppo A (lingue e letterature straniere) l'istituto di lingue e letterature straniere è soppresso e sostituito dai seguenti:
Istituto di lingua e letteratura francese;
Istituto di lingua e letteratura inglese e anglo-americana;
Istituto di lingue e letterature germaniche (che comprende i due insegnamenti di lingua e letteratura tedesca e di filologia germanica);
Istituto di lingue e letterature iberiche (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura portoghese, letteratura ibero-americana);
Istituto di filologia slava (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura russa e filologia slava);
Istituto di filologia romanza.
Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di:
"Chimica delle superfici e catalisi".
Nello stesso corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
Chimica dello stato solido;
Chimica delle superfici e catalisi;
Chimica inorganica superiore;
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche.
Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica dello stato solido;
Chimica delle superfici e catalisi;
Chimica inorganica superiore.
Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:
Chimica analitica clinica.
Art. 114, relativo alle modalità degli esami di laurea del corso in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste in una prova di cultura generale e nella discussione di una dissertazione scritta e di un argomento scelto dalla commissione fra i due presentati dal candidato".
Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti quelli di:
Chimica analitica clinica;
Farmacologia applicata.
Art. 700, relativo ai titoli di ammissione al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.
Su richiesta del Ministero della difesa saranno ammessi a frequentare il corso di specializzazione, ufficiali delle forze armate non forniti del titolo di studio richiesto. Alla fine del corso ad essi potrà essere rilasciato un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.
Tutti gli ufficiali ammessi al corso, su richiesta del Ministero difesa, sono esenti dal pagamento delle tasse e soprattasse".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti dal Governo, registro n. 236, foglio n. 123. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;474#art-1