Art. 1
In vigore dal 28 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 30. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di farmacia è aggiunto quello di "Chimica organica".
Art. 37. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria è aggiunto quello di "Parassitologia".
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di "Fertilità e nutrizione delle piante". Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:
"L'insegnamento biennale di chimica agraria comporta un esame alla fine di ogni anno".
Art. 50, relativo alle norme d'esame per il conseguimento della laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che il punto B) del primo comma è soppresso.
Art. 51. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di "Matematica".
Nello stesso elenco l'istituto di chimica biologica muta la denominazione in quello di "Istituto di patologia generale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 138. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;473#art-1