Art. 1
In vigore dal 28 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta.
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Geografia e storia delle fonti di energia;
Papirologia;
Etruscologia ed antichità italiche;
Storia della lingua latina;
Storia della critica letteraria.
Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Filologia siciliana" muta denominazione in quella di "Letteratura e filologia siciliana".
Art. 24, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in filosofia è modificato nel senso che il n. 10 (e cioè "Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche"), è sostituito dall'insegnamento:
n. 10) Psicologia.
Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:
Filosofia del linguaggio;
Sociologia;
Psicologia sociale;
Psicolinguistica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 140. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;472#art-1