Art. 1

In vigore dal 28 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: "Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici". Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di: Economia della finanza pubblica; Ragioneria pubblica; Istituzioni e dottrine economiche - aziendali comparate; Economia aziendale. Art. 44, relativo al suddetto corso di laurea, è modificato nel senso che il punto b) concernente le cosiddette tesine per gli esami di laurea viene soppresso. Art. 45, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana viene trasformato in istituto di studi ibero-americani. Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per l'indirizzo organico-biologico è aggiunto quello di: "Chimica organica generale". Art. 79. - All'elenco degli insegnamenti complementari, comuni ai tre indirizzi, per il corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: Teoria dei campi; Elettrodinamica quantistica; Elementi di biofisica; Oceanografia fisica; Strumentazione elettronica. Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo fisico per il corso di laurea in matematica è aggiunto quello di "Biomatematica". Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: "Petrografia delle rocce sedimentarie". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 141. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;471#art-1

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