Art. 1
In vigore dal 28 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:
"Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici".
Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Economia della finanza pubblica;
Ragioneria pubblica;
Istituzioni e dottrine economiche - aziendali comparate;
Economia aziendale.
Art. 44, relativo al suddetto corso di laurea, è modificato nel senso che il punto b) concernente le cosiddette tesine per gli esami di laurea viene soppresso.
Art. 45, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana viene trasformato in istituto di studi ibero-americani.
Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per l'indirizzo organico-biologico è aggiunto quello di:
"Chimica organica generale".
Art. 79. - All'elenco degli insegnamenti complementari, comuni ai tre indirizzi, per il corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
Teoria dei campi;
Elettrodinamica quantistica;
Elementi di biofisica;
Oceanografia fisica;
Strumentazione elettronica.
Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo fisico per il corso di laurea in matematica è aggiunto quello di "Biomatematica".
Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: "Petrografia delle rocce sedimentarie".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 141. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;471#art-1