Art. 1
In vigore dal 28 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 92. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in gerontologia e geriatria.
Dopo l'art. 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria.
Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
Art. 177. - Il corso per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria ha la durata di tre anni.
Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di sei per ogni anno di corso (totale 18).
Art. 178. - Sono previsti 12 insegnamenti (8 annuali e 4 biennali) con obbligo di esame, così ripartiti:
1° Anno:
1) Biologia della senescenza (annuale);
2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I);
3) Semeiologia della senescenza (biennale I);
4) Anatomia patologica (biennale I);
5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale).
2° Anno:
1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II);
2) Semeiologia della senescenza (biennale II);
3) Anatomia patologica (biennale II);
4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I);
5) Chirurgia geriatrica (annuale);
6) Radiologia e radioterapia (annuale);
7) Neurologia (annuale).
3° Anno:
1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II);
2) Tecniche di riabilitazione (annuale);
3) Psichiatria (annuale);
4) Medicina sociale (annuale).
Art. 179. - Durante il terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali inerenti la cura e l'assistenza dell'anziano.
Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola.
Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.
L'ammissione alla scuola avverrà previo colloquio da tenersi all'inizio dell'anno e su domande contenute in un apposito questionario redatto dal direttore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 139. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;470#art-1